Possibile patteggiare i reati fiscali, senza aver proceduto al pagamento delle imposte.

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Sentenza della Corte di Cassazione n. 48029 del 2019.

La Corte di legittimità si è espressa su un caso di applicazione della pena ex art. 444 del codice di procedura penale (meglio noto come patteggiamento) per le ipotesi di reato ex art. 5 e 10 quater del d. lgs 74 del 2000 ratificato dal Tribunale di Brescia, in assenza del presupposto ex art. 13 bis dello stesso decreto legislativo.

Secondo l’argomentazione del Procuratore Generale che ha impugnato il provvedimento innanzi alla Corte, infatti, il Tribunale non avrebbe potuto emettere sentenza di patteggiamento “non ricorrendo il presupposto di cui all’art. 13 bis comma 2 del d.lgs n. 74 del 2000, stante la mancata verifica dell’integrale pagamento del debito tributario. Tale situazione si risolverebbe nell’applicazione di una pena illegale“.

La soluzione della Corte si presenta di estrema importanza che si concentra sulla interpretazione tra la disposizione ex art. 13 bis e le indicazioni contenute nell’art. 13 del medesimo decreto che prevede la non punibilità per le ipotesi di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, nonché degli articoli 4 e 5 se i debiti tributari sono estinti anche attraverso procedure conciliative.

Ciò comporta, come chiarito dalla pronuncia di Questa Terza Sezione n. 38684 del 2018 (in relazione all’omesso versamento iva, ma il discorso vale per tutte le ipotesi di reati di cui all’art. 13 commi 1 e 2 cit.), rappresentando il pagamento del debito tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale), in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilità dei reati ex artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, ed anche dei reati ex art. 4 e 5 stesso decreto, lo stesso non può logicamente, allo stesso tempo, per queste stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimità di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili. Sicché, in altri termini, o l’imputato provvede, entro l’apertura del dibattimento, al pagamento del debito a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilità di uno dei reati di cui agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter e 10 quater, ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilità di richiedere ed ottenere l’applicazione della pena per i medesimi reati (Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, P.G. in proc. Incerti, Rv. 273607 – 01; Sez. 3, n. 39328 del 17/05/2019, P.G. in proc. Trassinelli, non mass.; Sez. 3, n. 10800, del 23/11/2018, P.G. in proc. Bianconi, non mass.).

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