Fotocopiate, ragazzi, ma con giudizio.

In Diritto d'Autore, La corte risponde. by admin6105Leave a Comment

Secondo i dati di una ricerca commissionata da Aie (Associazione Italiana Editori), l’Italia è un Paese di “pirati editoriali”.

L’articolo, apparso sulle pagine del Corriere della Sera del 23 gennaio 2020, i risultati della ricerca avrebbero fatto arrossire anche Nando Pagnoncelli, certo persona non facilmente impressionabile dai numeri.

Il 36 % degli italiani con più di quindici anni ha compiuto almeno un atto del genere nell’ultimo anno: l’80 % degli studenti universitari e il 61 % dei professionisti, cioè avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti, la classe intellettuale che spesso scrive libri e saggi

I risultati dell’indagine sono stati presentati al Ministero dei Beni Culturali, su iniziativa congiunta di Aie e Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali).

Riferisce il Presidente di Aie, Ricardo Franco Levi: “Dati drammatici, che vanno al di là di qualsiasi previsione: richiedono e impongono una forte azione di contrasto con la repressione dei fenomeni illegali e l’educazione degli utenti, non sempre consapevoli degli effetti dei loro comportamenti“.

Proprio in relazione alla repressione dei fenomeni illeciti, si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza n. 2000/2020 della III sezione penale.

Il caso è così sintetizzato: a seguito di un accesso da parte della Guardia di Finanza in una copisteria, il titolare era stato accusato di detenere a fini di lucro testi e manuali fotocopiati, ovvero conservati in un archivio digitale le copie in pdf, nonché un elenco in formato excel dei titoli dei testi detenuti.

L’imputato, condannato sia in primo grado che in appello, per il reato di cui all’articolo 171 – ter lett. b) della legge 633 del 1941 (per brevità l.d.a.)., ha presentato ricorso per cassazione che, per le ragioni che si diranno, è stato dichiarato inammissibile.

La tesi difensiva si è concentrata sulla contestazione della “sussistenza del reato, mancando per ogni singola opera scientifica, i dati essenziali al fine di determinare l’ambito di tutela accordata dalla legge, segnatamente la presenza del marchio Siae ed il superamento o meno del limite temporale di tutela previsto dall’art. 25, legge n. 633 del 1941…“.

Gli ermellini, dopo aver ripercorso il dettato normativo della legge a tutela del diritto d’autore evidenziando i casi in cui è lecito procedere ad una riproduzione delle opere dell’ingegno, ha ribadito come sia sanzionato penalmente chi “abusivamente riproduce opere letterarie tutelate dal diritto d’autore per uso non personale e per trarne lucro” in forza del disposto normativo ex art. 171-ter, comma 1, lett. b) l. 644 del 1941.

Non costituisce, di conseguenza, illecito, la riproduzione per uso personale, mediate copia fotostatica (o altri procedimenti analoghi) ove tale procedimento è limitato ad un valore pari al 15 % di ogni volume ed è corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto.

In sintesi, si concorda con il giudizio del presidente di Aie, quando sottolinea che sia un problema culturale e che debba essere affrontato.

Gli strumenti di tutela giudiziari, infatti, ci sono e rappresentano un utile strumento non solo repressivo ma anche educativo.

Fotocopiate, ragazzi, ma con giudizio (e nel rispetto della normativa).

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