Scudo penale, obbligo vaccinale e sospensione lavorativa!

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Le novità del Decreto Legge n. 44 del 2021

Lo scorso primo aprile, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 44/2021 con il quale il Governo ha introdotto alcune novità in merito alla lotta alla pandemia da Sars – Cov2.

Le novità di rilevante interesse sono contenute negli articoli 3 e 4 dello stesso decreto.

La prima norma è relativa allo scudo penale per gli operatori coinvolti nella somministrazione del vaccino, richiesta da tempo e soprattutto attesa dal personale medico che, anche a fronte delle recenti indagini su Astra Zeneca, si sono visti recapitare una informazione di Garanzia.

Prevede la norma che “Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.”

La seconda norma di grande interesse è quella relativa all’obbligo vaccinale per le categorie sanitarie.

Recita l’articolo 4, al primo comma: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.”

Ma l’introduzione più interessante è quella relativa alla sospensione, come sanzione al mancato adempimento vaccinale.

Il comma 6, infatti, prevede che: “Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

In calce il link per recuperare il PDF della gazzetta con il testo del decreto legge.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/01/79/sg/pdf