L’uso illecito del numero di cellulare.

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E’ penalmente rilevante la pubblicazione del numero di telefono senza il consenso dell’avente diritto.

Con la sentenza n. 46376 del 14 novembre 2019 la III sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso relativo alla pubblicazione, su un sito di incontri, del numero di cellulare della vittima senza il suo consenso, ad opera dell’imputato. Nel sito, tra l’altro, si sollecitavano gli altri utenti a contattare il numero per concordare eventuali prestazioni sessuali.

Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata l’imputato “al fine di procurarle un danno, procedeva al trattamento dei dati di CG, ed in particolare, si registrava nella chat erotica denominata (…), utilizzando nikname (…) e (…), in cui inseriva il numero di telefono mobile in uso alla CG, invitando i frequentatori della chat a telefonare per ricevere prestazioni erotiche“.

L’aspetto interessante di questa pronuncia, tuttavia, è rappresentato dalla intervenuta modifica legislativa, in corso di processo: l’entrata in vigore del GDPR e del D. Lgs. n, 101 del 2018.

L’art. 167 del D. Lgs. 196 del 2003 (Codice della Privacy), prima della intervenuta modifica, prevedeva che “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di arrecare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’art. 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi“.

L’articolo 23 della stessa legge (che era applicabile al caso concreto) prevedeva che “il trattamento di dati personali da parte di privati o enti pubblici economici, è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato“.

La nuova formulazione, a seguito della modifica introdotta dalla legge 101 del 2018, non fa più riferimento al trattamento ma introduce il concetto del “danno all’interessato”.

Se, sulla scorta della previgente normativa, la condotta contestata integrava l’ipotesi delittuosa di trattamento illecito di dati personali, a seguito della nuova formulazione della fattispecie appare necessario verificare se il fatto contestato sia ancora penalmente rilevante e, nel caso di risposta affermativa, quale legge, ex art. 2 c.p., debba essere applicata.

La soluzione proposta dalla Corte è la seguente: “Ritiene, il Collegio, che l’avere diffuso il numero di telefono mediante il suo inserimento in chat a contenuto erotico, in assenza di consenso dell’interessata, costituisca, ancora oggi, fatto di reato punito dall’art. 167 comma 1, in quanto la condotta contestata è avvenuta in violazione del D. Lgs. n. 167 del 2003, art. 123, comma 5, come adeguato al Regolamento, richiamata dalla norma sanzionatoria citata”.

In altre e più semplici parole, secondo la Corte la condotta contestata rientra nel perimetro della ipotesi prevista dall’articolo 123, comma 5 del Codice Privacy, come novellato, che disciplina e regola il trattamento dei dati relativi al traffico telefonico, nel cui alveo ricade il numero telefonico.

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